Agosto 22, 2010

Giovanni Corti

I dettagli della legge n.125 del 13/8/2010

Una delle norme più attese era quella relativa all'applicazione delle tariffe del Conto Energia 2010, che sono più favorevoli rispetto a quelle previste per il 2011. Una certa confusione per la transizione fra 2010 e 2011.era stata generata infatti dalla legge 41/2010, definita anche “decreto Alcoa”.

Con le nuove norme in pratica occorre avere terminato l'installazione dell'impianto entro la data del 31/12/2010, e comunicare, sempre entro la stessa data, la fine lavori alla autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, al GSE, e al gestore di rete. Per far entrare in servizio l'impianto, invece, la data ultima è il 30/6/2011.Questo il passaggio specifico:

“Art. 1-septies. – (Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili). – 1. Il comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è sostituito dai seguenti: "1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.

1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione".

 

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