Giugno 21, 2013

Cristiano Sala

Finco: bene gli ecobonus, vanno estesi sino al 2020

Secondo Finco, Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni, il Decreto Legge n.63 del 4 giugno 2013 favorirà la ricrescita del mercato. Fondamentale è l’applicazioni dell’ecobonus del 65%, valido sino a fine anno per le abitazioni private e sino a giugno 2014 per i condomini.

Secondo Finco, Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni, il Decreto Legge n.63 del 4 giugno 2013 favorirà la ricrescita del mercato. Fondamentale è l’applicazioni dell’ecobonus del 65%, valido sino a fine anno per le abitazioni private e sino a giugno 2014 per i condomini.

Nonostante l’approvazione da parte di questa associazione, parte di Confindustria, i responsabili chiedono agli organi competenti alcune modifiche del DL, prima che venga approvato in via definitiva.
In una nota, Finco commenta:

1. le agevolazioni per l’efficienza energetica dovrebbero essere confermate sino a tutto il 2020, visto
che il Governo ne esclude la stabilizzazione. Sei mesi, o anche un anno, sono un lasso di tempo
spesso troppo ristretto per poter programmare e mettere in cantiere interventi complessi come
quelli antisismici o di efficienza energetica relativi al pieno edificio. Si potrebbe, alla luce di una
stabilizzazione pluriennale, modulare la detrazione con percentuali progressivamente decrescenti
man mano ci si avvicini al 2020 (esempio dal 65% arrivare al 50% al 2020 scalando del 5% ogni
biennio a partire dal 2015). Ciò peraltro sarebbe di stimolo ad un ulteriore miglioramento
tecnologico e qualitativo della produzione nazionale;

2. tale modulazione dovrebbe tener conto della capienza del richiedente, permettendo a questi la2
scelta deitempi di ammortamento ? 5 anni peri piccoli interventisotto una certa soglia economica ?
nonché della sua fascia di età (superiore ai 75 anni);

3. le agevolazioni dovrebbero essere assolutamente estese alle schermature solari, previste nella
Direttiva Comunitaria n. 31 del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia e sinora
inspiegabilmente escluse vista anche l’elevata incidenza sui fabbisogni del periodo estivo, nonché
alle opere di verde pensile a parete o tetto;

4. dovrebbe essere considerata ? per gli interventi di progettazione ed esecuzione antisismica e di
manutenzione in sicurezza ? l’ipotesi di portarne la detraibilità al 65%, onde differenziarla da
quanto, in effetti, già previsto ed equiparandola a quella riservata alla riqualificazione energetica;

5. per la copertura finanziaria degli interventi di efficientamento degli edifici pubblici, il Governo ha
deciso di incrementare con le aste della vendita di CO2 parte del fondo di garanzia (art. 4?ter, punto
2) già accantonato perla realizzazione delle reti diteleriscaldamento (circa 100 milioni di euro). Tale
provvedimento dovrebbe favorire l’emanazione immediata del decreto attuativo perla gestione del
medesimo fondo previsto ad hoc dal d.lgs. 28/2011 art. 22 ma questo non dovrebbe essere
depauperato a sfavore del comparto del teleriscaldamento. Ciò andrebbe peraltro in contrasto
palese con quanto promosso da Bruxelles nella recente citataDirettiva sull’Efficienza Energetica.

6. Il Decreto Legge recita, all’art. 2 parte 1?octies: “edificio ad altissima prestazione energetica,
calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al
decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in
misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in
situ)”. Tale definizione di edificio ad energie quasizero differisce da quella prevista dalla direttiva da
recepire, 2010/31/UE, che intende compresa la fonte in loco ma non limita certamente l’uso
dell’energia rinnovabile prodotta altrove.
Se non fosse recepito come recita la direttiva, ovvero restasse la definizione introdotta dal ddl 783,
un edificio non potrebbe essere allacciato ad una rete di teleriscaldamento, che nella maggioranza
dei casi ha le fonti di produzione (anche rinnovabili) lontane dall’utenza.
Anzi il pregio di un sistema di teleriscaldamento, che è stato anche recentemente identificato dalla
Direttiva Europea 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica come una significativa possibilità di
risparmio di energia primaria, oggi largamente sottoutilizzata nell’Unione Europea, è proprio
quello di poter usufruire di fonti rinnovabili, altrimenti disperse, che sono lontane e “collegarle”
tramite una rete all’utenza che ne necessita.

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