Il limite imposto precedentemente dal decreto del Quarto Conto Energia del 50% e in seguito modificato al 30% con il Quinto, della copertura su serre è stato ritenuto dal Tar del Lazio non consono. Questo limite, imposto dalla norm,a non è garanzia che la coltivazione agricola sotto le celle solari sia privilegiata rispetto alla produzione di energia perché ci sono molti altri fattori in grado di influenzare la coltivazione e il raccolto.
Il limite imposto precedentemente dal decreto del Quarto Conto Energia del 50% e in seguito modificato al 30% con il Quinto, della copertura su serre è stato ritenuto dal Tar del Lazio non consono. Questo limite, imposto dalla norm,a non è garanzia che la coltivazione agricola sotto le celle solari sia privilegiata rispetto alla produzione di energia perché ci sono molti altri fattori in grado di influenzare la coltivazione e il raccolto.
Originariamente il limite alla copertura delle serre fotovoltaiche previsto dal Quarto Conto derivava dalla possibile speculazione sugli incentivi avvenuta ai tempi del Terzo, quando non c’era alcun limite e si facevano serre completamente oscurate dal fotovoltaico che prendevano un incentivo a metà tra quello per il fotovoltaico a terra e quello su edifici.
L’analisi delle serre che erano provviste di pannelli fotovoltaici ha portato alla conclusione che la copertura non permetteva alcuna coltivazione perché il sole non poteva passare e il terreno rimaneva completamente in ombra.
La sentenza del Tar tiene in considerazione il fatto che il limite non può essere identico su tutto il territorio perché vanno considerate alcune variabili tra cui la collocazione geografica, il tipo di coltivazione, la temperatura, l’acqua,ecc.
Pertanto, conclude il Tar Lazio, la norma impugnata “deve essere annullata in parte qua, rimanendo, peraltro, riservata al Ministero dello sviluppo economico la successiva attività provvedimentale emendata dal rilevato vizio, ove il Ministero medesimo ritenga opportuno di confermare la necessità di ricondurre l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui al primo periodo del comma 2, art. 14 DM, solo in relazione a determinate tipologie di serre”.