Il Gse rende noto che secondo l’art.8, comma 8 del DM 5 maggio 2011 l’iscrizione al Registro dei grandi impianti fotovoltaici non è cedibile a terzi.
Il Gse rende noto che secondo l’art.8, comma 8 del DM 5 maggio 2011 l’iscrizione al Registro dei grandi impianti fotovoltaici non è cedibile a terzi.
Sottolinea inoltre che il divieto è inderogabile. Dalla specifica finalità della norma deriva anche l’incedibilità dell’impianto oggetto d’iscrizione, pena la decadenza della stessa. L’impianto potrà essere ceduto una volta entrato in esercizio oppure nel momento in cui i lavori di realizzazione siano terminati e il Gestore di Rete ne abbia verificato con esito positivo l’effettiva conclusione, con ciò determinando la naturale fuoriuscita dal Registro.