Settembre 30, 2024

Nicola Martello

Il Testo Unico delle rinnovabili è un passo indietro

Elettricità Futura in audizione alla Commissione 8ª del Senato Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica ha spiegato quali sono le criticità dello “Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili“, chiamato Testo Unico delle rinnovabili, e ha condiviso proposte migliorative.

Nel suo intervento introduttivo, Agostino Re Rebaudengo, Presidente Elettricità Futura, ha spiegato che da anni Elettricità Futura segnala la necessità di un “Testo Unico” per riordinare e rendere organico il quadro autorizzativo per gli impianti di generazione, stoccaggio e trasporto dell’energia elettrica considerati i numerosi interventi di semplificazione avviati attraverso altrettanti atti normativi che hanno portato ad un quadro frammentato e complesso.

Con grande preoccupazione, Elettricità Futura constata però che la bozza del Decreto legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (chiamato Testo Unico delle rinnovabili), in attuazione della delega prevista dall’art. 26, commi 4 e 5, lettera d, della Legge 118 del 2022 Legge sul mercato e la concorrenza, anziché semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni come imporrebbe la delega del Parlamento, introduce nuove barriere e rallentamenti allo sviluppo delle rinnovabili.

La bozza di Decreto è in contrasto con la delega del Parlamento, le Direttive europee RED II e RED III

Come ha anche rilevato il Consiglio di Stato nel parere espresso il 10 settembre 2024, e come peraltro Elettricità Futura ha fatto notare già lo scorso 6 agosto, la bozza di Decreto è in netto contrasto sia con la delega del Parlamento, sia con le Direttive europee RED II e RED III perché peggiora il quadro normativo vigente anziché migliorarlo. Ecco alcuni esempi:

  • La normativa nazionale attualmente in vigore consente di ammodernare e potenziare gli impianti rinnovabili già installati senza ulteriori autorizzazioni anche in presenza di vincoli paesaggistici, proprio perché si tratta di impianti esistenti e che quindi avevano già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni. Mentre la bozza di Decreto prevede che anche per questi progetti si debba chiedere una nuova autorizzazione, introducendo inutili costi e lungaggini burocratiche
  • Per i progetti che rientrano nelle attività di edilizia libera, la bozza di Decreto introduce la necessità di ottenere l’autorizzazione
  • Non è stata colta l’opportunità per avviare il necessario coordinamento del regime autorizzativo e concessorio per gli impianti idroelettrici, con la precisazione che la disciplina non si applichi ai rinnovi delle grandi derivazioni

Oltre a risolvere le criticità attualmente presenti nella bozza di decreto, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione, accelerazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi che sono stati definiti nella Legge delega, e con le Direttive europee RED II e RED III che prevedono la massima diffusione delle rinnovabili anche attraverso l’identificazione di aree di accelerazione di cui nella bozza non vi è traccia, per colmare una grave lacuna del DM Aree idonee (che sta generando grande incertezza), il “Testo Unico” dovrebbe prevedere che le Regioni, nell’esercizio del loro potere di normazione sulle aree idonee, si conformino ai seguenti criteri:

  • Le aree idonee individuate ex lege dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 (“Direttiva RED II”) devono continuare ad essere considerate aree idonee
  • Le nuove disposizioni regionali non dovranno applicarsi ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie ad ottenere l’autorizzazione a realizzare l’impianto (in coerenza con quanto fatto dal Governo con l’art. 5 del DL Agricoltura). In ogni caso, dovranno essere fatti salvi tutti i progetti, già in corso di autorizzazione, che dal 2021 ad oggi sono stati localizzati nelle aree idonee ex lege (art. 20 d.lgs. 199/2021)

Qualora il Testo Unico non includesse una norma interpretativa (il cui testo è di seguito riportato) che chiarisca quanto appena esposto, non sarà possibile raggiungere gli obiettivi del DM Aree idonee, del PNIEC e del PNRR:

Agostino Re Rebaudengo, Presidente Elettricità Futura
L’art. 20, comma 8 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si interpreta nel senso che le aree indicate dalle lettere da a) a c-quater) del medesimo comma sono considerate idonee in relazione a tutte le procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, di competenza statale, regionale o locale nonché alle procedure abilitative semplificate, avviate prima della data di entrata in vigore della rispettiva legge regionale di cui all’art. 20, comma 4, quand’anche alla medesima data non ancora concluse.

I punti di maggiore rilievo della bozza di Decreto sono stati approfonditi in audizione da Edoardo De Luca, Direttore Generale Elettricità Futura, che ha spiegato nel dettaglio quali sono le criticità e quali le proposte per superarle.

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