Il 12 luglio prossimo entrerà in vigore il decreto sui requisiti per i certificatori energetici degli edifici (DM 16 aprile 75/2013), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 giugno scorso.
Il 12 luglio prossimo entrerà in vigore il decreto sui requisiti per i certificatori energetici degli edifici (DM 16 aprile 75/2013), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 giugno scorso.
L’abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificazione si ottiene in diversi modi: dopo aver conseguito uno specifico titolo universitario, a seguito dell’iscrizione ai relativi ordini o collegi professionali o dopo l’autorizzazione all’esercizio della professione riguardante la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Qualora il tecnico non dovesse risultare competente nei campi sopra citati, dovrà necessariamente operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato.
Per avere le idee più chiare sulle figure professionali abilitate a svolgere l’attività di certificazione energetica degli edifici, ecco un elenco stilato sulla base di quanto dichiarato sulla Gazzetta Ufficiale:
• i tecnici abilitati, che però devono essere in possesso di almeno uno dei due seguenti requisiti:
1. titolo di studio superiore o laurea in determinati indirizzi, iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi. Di questa categoria fanno parte coloro che sono in possesso di:
– laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: architettura (LM-4), Ingegneria chimica (LM-22), Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), Ingegneria della sicurezza (LM-26), Ingegneria elettrica (LM-28), Ingegneria energetica e nucleare (LM- 30), Ingegneria gestionale (LM-31), Ingegneria meccanica (LM-33), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35), Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), Scienze e tecnologie agrarie (LM-69), Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73), di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: Architettura e ingegneria edile (4/S), Ingegneria chimica (27/S), Ingegneria civile (28/S), Ingegneria elettrica (31/S), Ingegneria energetica e nucleare (33/S), Ingegneria gestionale (34/S), Ingegneria meccanica (36/S), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (38/S), Scienza e ingegneria dei materiali (61/S), Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (74/S), Scienze e tecnologie agrarie (77/S), di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
– laurea di 1°livello conseguita nelle seguenti classi: Ingegneria Civile e Ambientale L7), Ingegneria Industriale (L9), Scienze dell’Architettura (L17), Scienze e Tecniche dell’Edilizia (L23), Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (L25);
– diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 ‘meccanica, meccatronica ed energia’ articolazione ‘energia’, indirizzo C3 ‘elettronica ed elettrotecnica’ articolazione ‘elettrotecnica’;
– diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 ‘costruzioni, ambiente e territorio’, ovvero diploma di geometra;
– diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 ‘agraria, agroalimentare e agroindustria’ articolazione ‘gestione dell’ambiente e del territorio’, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.
2. titolo di studio superiore o laurea in altri indirizzi e attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. Di questa categoria fanno parte coloro che sono in possesso di:
– titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
– laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: Fisica (LM-17), Ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20), Ingegneria biomedica (LM-21), Ingegneria dell’automazione (LM-25), Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), Ingegneria elettronica (LM-29), Ingegneria informatica (LM-32), Ingegneria navale (LM-34), Matematica (LM-40), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44), Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48), Scienze chimiche (LM-54), Scienze della natura (LM- 60), Scienze e tecnologie geologiche (LM-74), Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75), Scienze geofisiche (LM-79), di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica con- seguita nelle seguenti classi: Fisica (20/S), Ingegneria aerospaziale e astronautica (25/S), Ingegneria biomedica (26/S), Ingegneria dell’automazione (29/S), Ingegneria delle telecomunicazioni (30/S), Ingegneria elettronica (32/S), Ingegneria informatica (35/S), Ingegneria navale (37/S), Matematica (45/S), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (50/S), Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (54/S), Scienze chimiche (62/S), Scienze della natura (68/S), Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (82/S), Scienze geofisiche (85/S), Scienze geologiche (86/S), di cui al decreto del Ministro dell’università e del- la ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
– laurea di primo livello conseguita nelle seguenti classi: Ingegneria dell’Informazione (L8), Scienze e Tecnologie Fisiche (L30), Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale (L21), Scienze e Tecnologie Chimiche (L27), Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (L32), Scienze Geologiche (L34), Scienze Matematiche (L35), di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: Ingegneria Civile e Ambientale (7), Ingegneria Industriale (9), Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (16), Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale (21), Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (25), Scienze e Tecnologie Chimiche (27), Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (32), di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
– diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente del- la Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).
• gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
• gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA) o altro soggetto equivalente in ambito europeo (sempre che esplichino l’attività con tecnici abilitati);
• le società di servizi energetici (ESCO) che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (sempre che esplichino l’attività con tecnici abilitati).
I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti su tutto il territorio nazionale dalle Università, nonché da organismi ed enti di ricerca, da consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.