Novembre 6, 2013

Cinzia Jannelli

Conergy avvia il programma per il “patentino fotovoltaico”

La formazione obbligatoria degli installatori di pannelli fotovoltaici è prevista dal Dlgs. 28/2011 (Decreto Romani) e prevede che entro il 31 dicembre 2013 siano attivati i corsi di formazione per poter ottenere il “patentino”.In quest’ottica Conergy ha già avviato il prio progetto formativo qualificato dalla Regione Veneto, in collaborazione con la Fondazione Fenice onlus di Padova e il Centro Produttività Veneto, a partire da Gennaio 2014.

La formazione obbligatoria degli installatori di pannelli fotovoltaici è prevista dal Dlgs. 28/2011 (Decreto Romani) e prevede che entro il 31 dicembre 2013 siano attivati i corsi di formazione per poter ottenere il “patentino”.In quest’ottica Conergy ha già avviato il prio progetto formativo qualificato dalla Regione Veneto, in collaborazione con la Fondazione Fenice onlus di Padova e il Centro Produttività Veneto, a partire da Gennaio 2014.

Le Regioni e le Province autonome d’Italia s’impegneranno ad attivare un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o a procedere al riconoscimento di organismi di formazione accreditati.
L’Accordo Stato Regioni stabilisce che la formazione obbligatoria coinvolge le attività d’installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.
Come previsto dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37, la qualifica professionale è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali alle lettere a, b, c o d:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un’università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica (5 anni) conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore di attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (3 anni), previo un periodo di inserimento, di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’altra impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) terza media – prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a 3 anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e manutenzione.

Ogni Regione emanerà quindi entro il 31 Dicembre 2013 (Legge 90/2013 ART 17), e non il 31 ottobre 2013, il proprio programma di Formazione.

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