Un altro punto importante della legge è dettato nell'articolo 1 quater, dove di fatto vengono sanate le posizioni degli impianti a fonti rinnovabili realizzati con DIA che superavano le soglie dettate dal Dlgs 387/2003. Questo punto della nuova legge è stato definito anche “salva Puglia” poiché la Corte Costituzionale, con la sentenza 119/2010, aveva bocciato la legge della Regione Puglia n. 31/2008 che prevedeva, appunto, la DIA per poter realizzare impianti a fonti di energia rinnovabile con potenza fino a 1MW. Questa sentenza risolve in pratica lo stato di incertezza giuridica venutosi a creare con la sentenza della Corte di Cassazione.Questo è il testo del punto in questione:
“Art. 1-quater. – (Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili). – 1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”