L'articolo 1 quinquies prevede delle limitazioni a possibili speculazioni sulle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti.
Il meccanismo introdotto dalla legge prevede che le richieste di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili debba essere accompagnata da una serie di “congrue” garanzie, da parte del richiedente il rilascio dell’autorizzazione e di eventuali successivi soggetti che possono successivaemnte subentrare, dal punto di vista finanziario, in modo da assicurare il completamento dell'opera. Di fatto ci sono già diverse Regioni che prevedono normative simili per quanti fanno richiesta di questo tipo di autorizzazione.
Per le modalità, occorrerà attendere l'apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che sarà emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge. Il punto della legge è il seguente:
“Art. 1-quinquies. – (Garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). – 1. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinché l'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.”