L'art. 3 definisce i nuovi obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa. L'obbiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 8000 MW entro il 2020. La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti è, invece, stabilita in 3000 MW. A questo si aggiunge i terzo comma che prevede che la disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che possono ottenere le tariffe incentivanti è di 300 MW, mentre il valore per gli impianti fotovoltaici a concentrazione a concentrazione è stabilita in 200 MW.
Nel caso di esaurimento delle disponibilità viene stabilito dal Decreto che hanno diritto alle tariffe incentivanti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalle date, comunicate dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nelle quali risultano raggiunti i tetti di disponibilità. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.