Come era in parte prevedibile, sono state apportate modifiche all'art.65: è stata infatti stralciata la norma che concedeva ai produttori un anno di tempo per mettere in esercizio gli impianti fotovoltaici a terra in area agricola (con iter autorizzativo già avviato) e introducendo di fatto uno stop retroattivo agli incentivi.
Come era in parte prevedibile, sono state apportate modifiche all'art.65: è stata infatti stralciata la norma che concedeva ai produttori un anno di tempo per mettere in esercizio gli impianti fotovoltaici a terra in area agricola (con iter autorizzativo già avviato) e introducendo di fatto uno stop retroattivo agli incentivi.
La retroattività della norma è stata, quindi, cancellata e in questo modo è introdotta anche la clausola per gli impianti sui terreni agricoli con potenza inferiore a 1MW. Questi dovranno essere in esercizio entro i 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. È stato introdotto un salvacondotto per gli impianti a terra del demanio militare, e cancellato il comma che estendeva le tariffe con incentivo per le serre. Secondo quanto riportato dal documento l'articolo 65 prevede che"agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28". Ma viene specificato: "agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Grazie a queste modifiche molte imprese potranno avere la garanzia che gli investimenti precedentemente fatti non saranno perduti.