Marzo 18, 2020

Fronius Italia

Mercato fotovoltaico e detrazioni, le analisi di Fronius

Mercato fotovoltaico e Detrazioni, le analisi di Fronius

Il fotovoltaico per il residenziale, Fronius fa il punto in materia di detrazioni e diffusione, e mette in evidenza vantaggi e peculiarità delle tecnologie più recenti.

Il fotovoltaico per impianti residenziali, Fronius fa il punto in materia di detrazioni, diffusione dei sistemi solari e mette in evidenza vantaggi e peculiarità delle tecnologie più recenti.

In base ai dati Gaudì di Terna aggiornati al 30 novembre 2019, in Italia sono stati installati 874.520 impianti fotovoltaici, per un totale di 20,689 GW.
Di questi, in termini di numero, oltre il 90% ha una potenza sotto i 20 kW. E’ possibile quindi affermare che la tecnologia fotovoltaica in Italia ad oggi ha una notevole consistenza in termini di impianti residenziali.

I dati Gaudì di Terna, affermano inoltre che il numero dei sistemi di accumulo connessi fino al primo trimestre 2019 in Italia, si attesta su 18.036 sistemi, ovvero circa il 2% del totale. La potenza complessiva dei sistemi di accumulo installati ad oggi in Italia è pari a 80,2 MW. Quasi la totalità (99%) dei sistemi di accumulo è di taglia < 20 kWh ed è abbinata a impianti fotovoltaici di taglia residenziale.

Mercato fotovoltaico e Detrazioni, le analisi di Fronius

Entrando nel dettaglio dei dati regionali, le regioni in cui è stato installato il maggior numero di sistemi di accumulo, sono la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna ed il Piemonte, ovvero le regioni che hanno erogato dei bandi specifici per installazione di sistemi di accumulo su impianti di potenza non superiore a 20 kW a servizio di un utenza domestica. L’estendersi in altre regioni di tali bandi, porterà ad un notevole aumento della richiesta di istallazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo, o di sistemi di accumulo su impianti esistenti.

Detrazione fiscale per impianti fotovoltaici residenziali
La Legge di Bilancio ha confermato per tutto il 2020 la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia per una quota pari al 50% delle spese. Tel sistema di detrazione delle spese è applicabile anche all’installazione di impianti fotovoltaici, con o senza sistema di accumulo, e per l’installazione di sistemi di accumulo su impianti fotovoltaici esistenti.

Mercato fotovoltaico e Detrazioni, le analisi di Fronius

– A quanto ammonta la detrazione fiscale per impianti fotovoltaici?
Quali spese possono essere detratte?Possono essere portate in detrazione le spese per la realizzazione ed installazione dei soli impianti con P < 20 kWp posti al servizio dell’abitazione.Si può usufruire della detrazione del 50% anche se l’impianto entra in funzione dopo il 31 dicembre del 2019, l’importante è che le spese siano effettuate entro tale data. Per spese successive, la detrazione torna al 36%.La detrazione è relativa a spese effettuate per ristrutturare abitazioni e parti comuni di edifici residenziali. Non è quindi ammessa per altre destinazioni d’uso come negozi, alberghi, edifici produttivi. Per immobili residenziali con uso promiscuo (es. sede di attività professionale, commerciale, B&B..) la detrazione è applicabile ridotta al 50%, ovvero pari ad un totale del 25% in 10 per le spese effettuate entro il 30 giugno 2013 e pari al 18% in 10 anni per spese successive a tale data.

È importante inoltre sottolineare che: 

  1. la detrazione non può essere maggiore della imposta IRPEF che il contribuente deve pagare in un determinato anno. (Es: IRPEF = 2.000 € e detrazione annua ristrutturazione = 2.500 €, il contribuente perderà il credito di 500 euro);
  2. se le spese vengono pagate da più persone il limite rimane sempre 96.000€ (48.000€ dopo il 31.12.2020);

Mercato fotovoltaico e Detrazioni, le analisi di Fronius

Chi Può Fruire Della Detrazione?Chi può usufruire del rimborso non è obbligatoriamente il proprietario ma colui che, avendo qualche diritto in merito all’immobile, effettuerà i pagamenti, nello specifico:

  1. proprietari o nudi proprietari
  2. titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  3. locatari o comodatari (la documentazione formale che deve risultare per la detrazione comprende il contratto di affitto regolarmente registrato)
  4. soci di cooperative divise e indivise
  5. imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  6. soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
  7.  

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  1. il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  2. il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  3. il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
  4. il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Può richiedere il contributo anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati

– Cosa bisogna fare per fruire della detrazione?
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare in dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, nell’ipotesi in cui i lavori siano stati effettuati dal detentore, anche gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce il titolo, e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Ad oggi è necessario inoltre, fare comunicazione all’ENEA.

La comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il portale ENEA di riferimento. Per “data di fine lavori” si può considerare:

  1. la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori;
  2. la data di collaudo anche parziale (se prevista);
  3. la data della dichiarazione di conformità. 

Occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i seguenti documenti:

  1. comunicazione inizio lavori all’Asl, se richiesto dall’intervento;
  2. fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute (indicando nel bonifico la causale del versamento con riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento);
  3. ricevute dei bonifici di pagamento;
  4. domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);
  5. ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
  6. delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  7. dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  8. abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

– Come si può perdere la detrazione?
L’Agenzia delle Entrate afferma che si rischia di perdere la detrazione se:

  1. non è stata effettuata comunicazione al’ENEA;
  2. non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria;
  3. il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
  4. non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
  5. non è esibita la ricevuta del bonifico o è intestata a persona diversa dal richiedente;
  6. le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
  7. sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi (dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori)

– Quindi anche le spese di installazione di sistemi di accumulo su impianti fotovoltaici è detraibile?
Con la circolare 27/E del 27 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese di acquisto e di installazione di un sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico dà diritto alla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale, che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico.
La precedente risoluzione 22/E del 2 aprile 2013 aveva già chiarito che le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, sono detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ovvero detrazione Irpef per interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.
La risoluzione del 2013 non chiariva nulla in merito alla possibilità di portare in detrazione le sole spese relative ad un sistema di accumulo installato a posteriori su un impianto fotovoltaico. La successiva circolare 27/E del 27 aprile 2018 afferma in maniera molto chiara che “l’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso”.

La circolare 7/E del 2018 conferma quanto previsto dalla risoluzione 22/E del 2013:

  1. possono essere portate in detrazione le spese per la realizzazione ed installazione di soli impianti fotovoltaici con P < 20 kWp posti al servizio dell’abitazione e di sistemi di accumulo installati su impianti fotovoltaici esistenti con P < 20 kWp posti al servizio dell’abitazione;
  2. si può usufruire della detrazione del 50% anche se l’impianto fotovoltaico o il solo sistema di accumulo entra in funzione dopo il 31 dicembre 2020, l’importante è che le spese siano effettuate entro tale data;
  3. la detrazione è relativa ad impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo installati su abitazioni e parti comuni di edifici residenziali e non è quindi ammessa per altre destinazioni d’uso come negozi, alberghi, edifici produttivi.

– Possono essere installati sistemi di accumulo su impianti fotovoltaici che già accedono agli incentivi in Conto Energia?
In termini di incentivo in Conto Energia, il GSE afferma che chi ha già il fotovoltaico e sta ricevendo gli incentivi statali, o i “Prezzi Minimi Garantiti” del Ritiro Dedicato, può installare dei sistemi di accumulo per aumentare la quota di Autoconsumo. Tale regola non è valida per gli impianti fotovoltaici fino a 20 Kw di potenza in scambio sul posto incentivati con il Primo Conto Energia. Ad oggi rimane ancora da chiarire se le spese del sistema di accumulo installato su un impianto già incentivato può usufruire della detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia. L’Agenzia sembra non permettere tale “cumulo” (incentivo Conto Energia su impianto esistente e detrazione fiscale per le spese del sistema di accumulo), ma sono state fatte richieste di chiarimenti da parte di varie associazioni di categoria.

– Quindi oggi conviene installare un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo?
Da un punto di vista di ottimizzazione dell’impianto, l’utente ha necessità di far coincidere il proprio consumo con il periodo di produzione fotovoltaica al fine di massimizzare il risparmio in bolletta e quindi il beneficio dell’impianto stesso, in questo un sistema di accumulo gioca un ruolo essenziale: accumulare l’energia prodotta in surplus di giorno per consumarla la sera aumenta notevolmente la percentuale di energia consumata istantaneamente e quindi la produzione fotovoltaica.

Il risparmio in bolletta dato da un sistema di accumulo, sommato agli incentivi predisposti dalle regioni e alla detrazione fiscale, ha riscosso un forte interesse nei clienti finali e sta contribuendo a modificare la richiesta in fase di acquisto di un impianto fotovoltaico.
Oggi l’utente finale richiede sempre più spesso un impianto fotovoltaico che preveda la presenza di un sistema di accumulo, o comunque un inverter predisposto per l’installazione retrofit di una batteria. Tale approccio è molto interessante in quanto l’installazione di un impianto fotovoltaico impatta sul profilo dei consumi dell’utente e la tecnologia stessa dell’impianto permette di monitorare nel dettaglio autoconsumo, prelievo ed immissione di energia in rete. In questo modo quindi, l’installazione di un impianto fotovoltaico permette di conoscere in dettaglio gli scambi di energia, elemento fondamentale per poter successivamente proporre la migliore soluzione di accumulo dimensionata su dati aggiornati.

– Quali sono le tecnologie esistenti?
Fronius, una delle aziende leader nella produzione di inverter, a tal proposito amplia la propria offerta inserendo gli inverter ibridi Fronius GEN24 Plus in versione mono e trifase proprio per far fronte alla richiesta sopra descritta. Questa nuova gamma presenta una grande flessibilità di configurazione, perché gli inverter possono essere installati sia con una batteria, e diventare quindi un SDA, oppure fungere da inverter tradizionali; la predisposizione per l’accumulo consente comunque di integrare un pacco batterie successivamente alla messa in funzione dell’impianto fotovoltaico.
Tale prodotto si distingue dagli inverter comuni per la MultiFlow Technology e per ben due soluzioni di backup. Per descrivere la MultiFlow Technolgy immaginate la differenza tra una strada percorribile a senso unico e una strada a doppio senso di circolazione dove, anziché dei veicoli, troviamo il flusso di energia. Questo permette di installare il SDA a scelta tra i tre schemi previsti dalla normativa CEI 021.
Il backup invece garantisce all’utilizzatore la fornitura di energia residua nella batteria oppure alimentata dai moduli anche in caso di mancanza rete alternata.
Le due modalità si distinguono per la massima Potenza editabile in caso di mancanza rete:

  1. PV point: la potenza massima erogabile è 3,6kW monofase
  2. Full backup: la potenza massima erogabile sarà pari alla Pn dell’inverter sia esso monofase o trifase.

Precisiamo che tale funzione richiede la presenza di un quadro esterno che garantisce la separazione fisica dalla rete.

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