L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha fatto seguito alle ordinanze del 3 gennaio 2011, nn. 8-65 del TAR della Lombardia emanando la Delibera ARG/elt 91/11 relativa alle disposizioni in materia di corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha fatto seguito alle ordinanze del 3 gennaio 2011, nn. 8-65 del TAR della Lombardia emanando la Delibera ARG/elt 91/11 relativa alle disposizioni in materia di corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete.
In sostanza si è ritenuto di sospendere l'efficacia degli articoli 32 e 33 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, che prevedevano che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il richiedente la connessione alla reti elettriche, qualora diverso da un cliente finale domestico, all'atto dell'accettazione del preventivo, versasse al gestore di rete un corrispettivo sotto forma di fideiussione bancaria o di deposito cauzionale. Questa norma era stata inserita per evitare che all'occupazione della capacità di trasporto, da parte del richiedente la connessione alla rete, non facesse seguito la concreta realizzazione dell'impianto.
I gestori della rete, specifica inoltre la Delibera, “dovranno restituire su richiesta del soggetto interessato, il corrispettivo già versato, sotto forma di fideiussione bancaria o deposito cauzionale, ai sensi dell'articolo 32 dell'Allegato A della deliberazione ARG/elt 125/10 o dell'articolo 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione, salva eventuale ripetizione all'esito del giudizio”.
La delibera di trova a questo indirizzo