Dopo la sentenza n. 1613/2013 del TAR Lombardia sul ricorso proposto da Aper, Assosolare e da alcuni Associati che ha annullato le Deliberazioni nn. 281/2012/R/EFR e 343/2012/R/EFR sancendo l’illegittimità di un sistema che equipari le fonti energetiche non programmabili a quelle programmabili nella determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento,