Attualmente, la Legge di Stabilità 2014 prevede detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie al 50% e comprendono inoltre l’acquisto di nuovi mobili. Il “bonus arredi”, comprende l’acquisto di elettrodomestici con classe energetica non inferiore alla A+ e di apparecchiature in classe A, oltre ai mobili e ai componenti finalizzati all’arredo. In questo caso sono state confermate le detrazioni del 50% fino a fino 2014, con una spesa massima ammissibile di 10mila Euro.
Le detrazioni sul risparmio energetico restano al 65%, come proroga di quanto precedentemente emesso. Il Consiglio dei Ministri ha introdotto misure per incentivare il risparmio energetico, introducendo detrazioni fiscali ed ecobonus. Il Decreto Legge è il numero 63/2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nel dettaglio la proroga vale per quegli interventi relativi all’efficienza energetica di un edificio effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Diversamente, gli incentivi per le ristrutturazioni si riferiranno alle spese sostenute dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
La detrazione del 65% dall’Irpef o dall’Ires, per gli interventi di efficienza energetica, viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Al termine delle proroghe sarà comunque possibile accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione, pari al 36% delle spese sostenute, come riportato nel DL n.63 (Interventi di efficienza energetica – Interventi di ristrutturazione edilizia – Acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici – Detrazioni).
Per quanto riguarda i condomini, nel caso di interventi a parti comuni o all’intera unità abitativa, le detrazioni sono state posticipate di sei mesi. La detrazione del 65% sarà considerata valida per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, mentre per il 50% si farà riferimento alle per spese sostenute dal primo luglio 2015 al 30 giugno 2016. Per gli interventi di ristrutturazione, la Legge di Stabilità 2014 incorpora proroghe per le detrazioni fiscali del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 e nella misura del 40% per le spese sostenute dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. In questo regime, il tetto massimo degli importi sarà di 96mila Euro e tornerà ad essere di 48mila Euro dal primo di gennaio del 2016, quando le detrazioni torneranno a essere del 36%.
Più specificamente, per quanto riguarda il fotovoltaico, l’introduzione di agevolazioni fiscali comporta effettive detrazioni d’imposta sull’imponibile Irpef a cui è soggetto ogni contribuente con reddito. Questo si aggiunge a un regime agevolato per quanto riguarda l’IVA, che per questo settore è del 10%, anziché del 22%. Rispetto a quanto segnalato, le detrazione del 65% si considerano valide per i prodotti e servizi relativi al risparmio energetico ma, diversamente da quanto si potrebbe pensare, gli impianti fotovoltaici sono stati assimilati alle attività di ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio e possono usufruire delle detrazioni del 50%.
Ciò comporta una differente qualificazione degli impianti fotovoltaici, rispetto ad altre fonti di approvvigionamento energetici, per esempio quelle per il riscaldamento, come le pompe di calore e le caldaie a condensazione.
Come specificato nel documento “Le Agevolazioni Fiscali per il Risparmio Energetico”, l’Agenzia delle Entrate considera interventi per il risparmio energetico quelli di “riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010)….”
Si considerano inoltre gli “interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi…”.
Rientrano tra i dispositivi incentivati come apparati per il risparmio energetico i “pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università”.
L’Agenzia contempla inoltre la “sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione”, la “sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia” e gli “interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria…”
Tra i vincoli imposti per usufruire degli ecobonus c’è la destinazione d’uso dell’impianto. Dovrà infatti essere asservito all’abitazione sulla quale viene installato e dovrà servire per soddisfare i bisogni energetici dell’edificio, per alimentare prevalentemente impianti di illuminazione ed elettrodomestici.
Come specifica l’Agenzia delle Entrate: “Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Oltre a questi, i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; coloro che hanno l’immobile in comodato.
In ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza. Per esempio, una società non può fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati. Questo vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, in quanto i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa e non beni strumentali.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”.”