Gennaio 30, 2014

Daniele Preda

L’impatto delle normative nel fotovoltaico

L’impatto delle normative nel fotovoltaicoPer ottenere il massimo da un impianto fotovoltaico non incentivato tramite Conto Energia è possibile scegliere alcuni regimi di gestione alternativi.
È possibile optare per il meccanismo di scambio sul posto, che prevede uno specifico rimborso dell’energia immessa e prelevata, tramite un contributo in conto scambio.
Come previsto dal GSE: “lo scambio sul posto, regolato dalla Delibera ARG/elt 74/08, è una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che consente, al Soggetto Responsabile di un impianto, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Il meccanismo di scambio sul posto consente al Soggetto Responsabile di un impianto che presenti un’apposita richiesta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Tale meccanismo non sostituisce ma si affianca all’incentivo in Conto Energia.
Il GSE, come disciplinato dalla Delibera ARG/elt 74/08, ha il ruolo di gestire le attività connesse allo scambio sul posto e di erogare il contributo in conto scambio (CS), un contributo che garantisce il rimborso (“ristoro”) di una parte degli oneri sostenuti dall’utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Il contributo è determinato dal GSE tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell’impianto e delle condizioni contrattuali di ciascun utente con la propria impresa di vendita, ed è calcolato sulla base delle informazioni che i gestori di rete e le imprese di vendita sono tenute a inviare periodicamente al GSE. Per maggiori informazioni sul calcolo del contributo in conto scambio è possibile consultare la Delibera ARG/elt 74/08.
Questo sistema si rivolge ai soggetti titolari di uno o più impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW e con potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007). Il regime vale anche per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
Ai fini dell’erogazione del servizio di scambio sul posto, il punto di prelievo e il punto di immissione possono non coincidere nel caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e l’utente dello scambio sia un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al Comune, oppure il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.
Lo scambio sul posto è un meccanismo non compatibile con il ritiro dedicato dell’energia e con la tariffa omnicomprensiva. Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al servizio di scambio sul posto”.

Diversamente è possibile effettuare il ritiro dedicato, o vendita indiretta, come previsto dal Gestore dei Servizi Energetici. Di fatto, l’energia in eccesso e non consumata può essere venduta attraverso la rete elettrica, appoggiandosi ai servizi del GSE, che opera come intermediario e garante. L’acquisto dell’energia immessa avviene dunque in modo diretto, seguendo specifiche tabelle e prezzi minimi garantiti. Si tratta di prezzi stabiliti da precise normative e legati alla variazione dei prezzi al consumo rilevati dall’Istat e conseguentemente riportati nella delibera annuale dell’AEEG. Tra i vantaggi di questa soluzione, la possibilità di vedere riconosciuti prezzi superiori al minimo, nel caso il mercato si discosti dalle tariffe base.
Come indicato dal Gestore dei Servizi Energetici: “Il ritiro dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la vendita dell’energia elettrica immessa in rete, in alternativa ai contratti bilaterali o alla vendita diretta in borsa. Consiste nella cessione dell’energia elettrica immessa in rete al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), che provvede a remunerarla, corrispondendo al produttore un prezzo per ogni kWh ritirato.
Il GSE ricopre il ruolo di soggetto che ritira commercialmente l’energia elettrica dai produttori aventi diritto e la rivende sul mercato elettrico; di utente del dispacciamento in immissione e utente del trasporto in immissione in relazione alle unità di produzione nella disponibilità dei produttori e di interfaccia unica, in sostituzione del produttore, verso il sistema elettrico tanto per la compravendita di energia quanto per i principali servizi connessi.
Possono richiedere l’accesso al regime di ritiro dedicato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e non rinnovabili che rispondano alle seguenti condizioni:
– potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, compresa la produzione imputabile delle centrali ibride;
– potenza qualsiasi per impianti che producano energia elettrica dalle seguenti fonti rinnovabili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente);
– potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili, compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride;
– potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore.
L’energia elettrica immessa in rete dai produttori e ritirata dal Gestore dei Servizi Energetici con il meccanismo del ritiro dedicato viene valorizzata dal GSE al “prezzo medio zonale orario”, ovvero al prezzo medio mensile per fascia oraria – formatosi sul mercato elettrico – corrispondente alla zona di mercato in cui è connesso l’impianto.
I produttori di piccola taglia, con impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, possono ricevere dal GSE una remunerazione garantita (i cosiddetti “prezzi minimi garantiti”) per i primi 2 milioni di kWh annui immessi in rete, senza pregiudicare la possibilità di ricevere di più nel caso in cui la remunerazione a prezzi orari zonali dovesse risultare più vantaggiosa. I prezzi minimi garantiti sono aggiornati annualmente dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).
Alla fine di ogni anno, il GSE riconosce un conguaglio a favore degli impianti per i quali il ricavo associato ai prezzi orari zonali risulti più elevato di quello risultante dall’applicazione dei prezzi minimi garantiti.
Dal 2012 l’AEEG ha previsto una variazione nella determinazione dei prezzi minimi garantiti, che saranno differenziati per fonte rinnovabile utilizzata.

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