Novembre 27, 2014

Redazione

Aeegsi, le nuove modalità di integrazione dei sistemi di accumulo

L’Autorità per l’energia rende operativa la delibera 574/2014/R/EEL e traccia le modalità di integrazione dei sistemi di accumulo di energia per il mercato italiano.

L’Autorità per l’energia rende operativa la delibera 574/2014/R/EEL e traccia le modalità di integrazione dei sistemi di accumulo di energia per il mercato italiano.

In pratica si tratta di un pacchetto di norme che definiscono le differenti tipologia d’uso e di accesso alla rete pubblica nazionale nel caso siano presenti sistemi di energy storage. Non solo, sono esplicitati anche parametri necessari per l’erogazione degli incentivi e i sistemi integrativi per specifici regimi commerciali.

Tra le novità introdotte la gestione dei sistemi di accumulo come gruppo generatori ai fini del dispacciamento e la suddivisione in base al tipo di impianto e all’interdipendenza tra i differenti gruppi. Di fatto, in presenza di altri gruppi di generazione su uno stesso punto di connessione alla rete, la possibilità di definire specifiche unità di produzione per i sistemi di accumulo viene lasciata ai singoli produttori o agli utenti del dispacciamento.
All’atto pratico, secondo l’Aeegsi, nel caso di unità produttive con soli sistemi di accumulo sarà possibile equipararle alle unità di pompaggio. Inoltre, un sistema di accumulo installato in corrispondenza di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili potrà essere considerato come una sola unità di produzione non programmabile. Ciò consente sensibili vantaggi grazie all’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento.
Secondo la norma, inoltre, l’installazione di sistemi di accumulo non risulta compatibile con gli incentivi introdotti con i decreti del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006. Ciò vale nel caso di impianti fotovoltaici fino a 20 kW in regime di scambio sul posto perché: “… per tali impianti, l’energia elettrica incentivata è quella prodotta e consumata in sito, anche per il tramite dello scambio sul posto; la presenza di sistemi di accumulo potrebbe alterare la quantità di energia elettrica ammessa a beneficiare degli incentivi, senza alcuna possibilità di controllo; prevedere che il GSE aggiorni le proprie regole tecniche e, in particolare, definisca opportuni algoritmi da utilizzare ai fini della determinazione della quota di energia elettrica che ha diritto agli incentivi, dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e dell’energia elettrica che ha diritto ai prezzi minimi garantiti, nonché i flussi informativi per l’acquisizione dei dati di misura necessari”.

 

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