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L’AEEGSI semplifica la procedure per i piccoli impianti fotovoltaici

L’AEEGSI, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ha recepito le normative che riguardano la gestione del “modello unico” per il fotovoltaico.

L’AEEGSI, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ha recepito le normative che riguardano la gestione del “modello unico” per il fotovoltaico.

L’ente ha recentemente approvato quanto predisposto dal Decreto ministeriale del 19 maggio 2015, come previsto dalla delibera 400/2015/R/eel.
L’approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici fa ora parte della disciplina TICA, che raccoglie tutti gli estremi e le condizioni tecnico-economiche per quanto riguarda la connessione alle reti elettriche degli impianti di produzione.

 

Nel dettaglio, il provvedimento ministeriale prevede una serie di caratteristiche peculiari che gli impianti devono soddisfare. La struttura deve essere realizzata presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione e non deve avere potenza superiore a quella già disponibile in prelievo. In generale l’impianto non dovrà avere una potenza nominale superiore a 20 kW.
Il provvedimento è valido per le strutture per le quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto e realizzate sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Non ultima, dovranno essere assenti ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

In particolare, per semplificare la gestione e la connessione degli impianti, la delibera AEEGSI prevede che l’iter di connessione possa essere avviato senza l’emissione del preventivo per la connessione da parte dell’impresa distributrice.
Il richiedente dovrà versare all’impresa distributrice solamente una quota fissa di 100 Euro, mentre l’impresa dovrà attivare la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della Parte II del Modello Unico.
Per ottemperare a quanto richiesto, l’impresa distributrice si occuperà di comunicare tempestivamente al richiedente la disponibilità all’attivazione della connessione.

 

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