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Agenzia delle Entrate, il fotovoltaico e la tassazione in aree agricole

Ottobre 20, 2015
Daniele Preda

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 86E, in riferimento alla tassazione forfettaria della produzione di energia fotovoltaica di un impianto situato in zona agricola.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 86E, in riferimento alla tassazione forfettaria della produzione di energia fotovoltaica di un impianto situato in zona agricola.

La documentazione contiene espliciti chiarimenti in materia di tassazione del reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica fotovoltaica proveniente da impianti su zona agricola.

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a partire dal periodo d’imposta 2016, come chiarito nella circolare n. 32/E del 2009, la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfettaria introdotta dall’articolo 22, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, soltanto per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata. In aggiunta, e in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla circolare n. 32/E del 2009, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, sarà considerata come produttiva di reddito d’impresa.

Per gli anni 2014 e 2015 è valida la disciplina transitoria, delineata dall’articolo 22, comma 1-bis, D.L. 66/2014 che ha circoscritto l’ambito di applicazione della nuova tassazione forfettaria alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260mila kWh anno. Questo a condizione che risultino rispettati i criteri di connessione individuati dalla circolare n. 32/E del 2009. In caso contrario, troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dall’energia prodotta in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.
Entro il limite dei 260mila kWh, la produzione e la cessione di energia da fonti fotovoltaiche costituiranno attività connesse a quella agricola e si considereranno produttive di reddito agrario.

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