Il Gestore dei Servizi energetici (GSE) pubblica le “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici” e interviene in materia di riciclaggio dei dispositivi esauriti.
Il Gestore dei Servizi energetici (GSE) pubblica le “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici“ e interviene in materia di riciclaggio dei dispositivi esauriti.
L’informativa indica chiaramente le modalità per lo smaltimento con riferimento diretto al produttore dei pannelli o al gestore dei moduli.
La normativa prevede che per gli impianti fotovoltaici domestici, il Soggetto Responsabile del RAEE fotovoltaico adempia ai propri obblighi utilizzando il servizio gratuito fornito dai Centri di Raccolta. Le cose cambiano per le struttura con potenza superiore ai 10 kW. In questo caso il Soggetto Responsabile dovrà rivolgersi agli operatori identificati dalla normativa vigente.
Diversamente, a supporto degli utenti, il GSE mette a disposizione un servizio per la completa gestione delle operazioni di raccolta e trattamento. Il processo include il trasporto e un adeguato recupero e smaltimento compatibile con l’ambiente.
Questo processo rientra in un logica di sostenibilità ed è preconfigurato già all’interno del meccanismo incentivante in vigore. Di fatto, dall’undicesimo anno di incentivazione, il GSE trattiene dalle tariffe del Conto Energia una specifica quota per la totale gestione dei RAEE derivanti dai pannelli solari.
Solo a seguito del trattamento e dello smaltimento del modulo, il Soggetto Responsabile potrà richiedere la restituzione della quota trattenuta, comprensiva di interessi. Per fare questo dovrà presentare al Gestore la necessaria documentazione di certificazione entro sei mesi dalle attività di smaltimento.
In aggiunta come specifica il GSE, se il materiale è soggetto alle operazioni di trattamento al di fuori del territorio nazionale, questa attività potrà essere effettuata a condizione che la spedizione del rifiuto sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (relativo alle spedizioni di rifiuti) e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione del 29 novembre 2007 (relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’Allegato III o III A al Regolamento CE n. 1013/2006 verso alcuni Paesi cui non si applica la decisione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – OCSE del controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti).