Il nuovo piano Transizione 5.0 è entrato ufficialmente in vigore il 2 marzo scorso, in seguito alla pubblicazione del decreto legge n. 19/2024 in Gazzetta Ufficiale. L’articolo 38 di questo decreto definisce la nuova struttura delle agevolazioni per le imprese, prevedendo un credito di imposta a partire dal 45% per le aziende che investono anche nella realizzazione di un impianto fotovoltaico per coprire i loro consumi.
Tale incentivo è destinato a favorire gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.
È un credito di imposta (che si prenota al GSE e poi si deve usare entro il 31.12.2025)
L’impianto fotovoltaico è un intervento trainato dall’efficienza energetica: il massimo beneficio lo si ha se si fa un’operazione di risparmio energetico (per esempio nuovi macchinari in fabbrica) del 10%. In tal caso il fotovoltaico parte da un 45% di credito di imposta e gli impianti fatti con moduli FuturaSun Silk Nova EU potranno beneficiare del 45% avendo il modulo un’efficienza superiore al 21,50%
L’impianto può al massimo coprire il 105% dei consumi (si possono riportare sul vettore elettrico anche i consumi termici).
La produzione di energia può avvenire a distanza secondo le modalità seguenti:
- ((2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso.
In tal caso:
- 2.1) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
- 2.2) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore));
Il credito è riconosciuto per ciascuna struttura produttiva: quindi un’azienda con più sedi può fare un progetto per edificio separato.
- Sono detraibili anche gli accumuli con massimale 900 €/kWh.
- I moduli devono essere iscritti in un apposito registro ENEA (ancora non sono ufficiali le procedure).
- Gli impianti FV devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto.
- La procedura prevede che si richieda il credito in anticipo al GSE il quale ha 5 gg per rispondere.
- Una volta confermato il credito da parte dell’azienda, questa ha 30 gg per caricare sul portale del GSE la prova di aver pagato un acconto del 20% anche specificatamente per l’impianto fotovoltaico.
- Il credito di imposta non usato entro il 31.12.2025 viene spalmato su 5 rate annuali
Piano Transizione 5.0 – I moduli devono essere:
- Marchiati CE e con conformità ROHS;
- Il produttore dei moduli deve essere iscritto al registro RAEE;
- In sostanza i moduli devono essere in Classe 1 di reazione al fuoco.