L’intervento statale nella gestione degli impianti comprende la classificazione degli stessi, per poterli gestire come beni immobiliari o mobiliari e per effettuare il calcolo di imposte o agevolazioni. In questo senso, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 36/2013, che riassume i provvedimenti emessi negli ultimi anni.
Gli impianti sono generalmente considerati beni immobili, se dichiarati al Catasto, in funzione delle dimensioni dell’installazione e della capacità di produrre un reddito temporalmente rilevante. Per beni immobili si intendono le strutture realizzate su pareti, tetto o realizzate su aree di pertinenza dei comuni o esclusive di un fabbricato, con obbligo della menzione nella dichiarazione in Catasto dopo l’installazione, se l’impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa valore capitale o redditività ordinaria di almeno il 15%. In questo caso, l’impianto non è oggetto di autonomo accatastamento ma determina incremento della rendita catastale dell’immobile su cui è installato, senza che ne muti la classificazione (centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile in categoria D/1 oppure D/10).
“Non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici.
In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
-la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
-la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
-per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.”
Diversamente, i beni mobili devono avere una potenza nominale non superiore a 3 kW per ogni unità immobiliare servita dall’impianto, o una potenza nominale complessiva, espressa in kW, non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto. Questa valutazione risulta indipendente rispetto alla possibile installazione al suolo o all’eventuale integrazione con gli immobili. In aggiunta, non saranno da iscrivere al catasto le installazioni al suolo con volume inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera e, del decreto ministeriale 28/1998.
I vantaggi e le peculiarità riguardanti le due modalità di gestione degli impianti si riferiscono direttamente alle imposte di registro e catastali. Per i beni mobili la cessione è soggetta a imposta di registro fissa (3%), per quelli immobili con operazione soggetta a IVA, si applica anche l’imposta ipotecaria (3%) e catastale (1%), mentre se esente IVA l’imposta di registro è al 7% per il 2013 e al 9% nel 2014. Se l’impianto è su lastrico solare, imposta di registro in misura fissa per le operazioni soggette a IVA, proporzionale per quelle esenti (con stesse regole precedenti).
Nel caso si tratti di pannelli installati presso proprietà di terzi, il costo è una spesa di manutenzione straordinaria non capitalizzabile, in quanto relativa ad un bene non di proprietà, e si contabilizza a seconda che il bene abbia o meno una propria autonomia.
Come anticipato, l’IVA per gli impianti usufruisce di un’aliquota agevolata al 10%, applicabile per le strutture di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.
In caso di cessione di bene mobile, si tratta di un’operazione imponibile ai fini IVA, che si effettua alla consegna o spedizione o, se antecedente, alla emissione di fattura o del pagamento del corrispettivo (articolo 6, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972).
Per i beni immobili, si applica la disciplina IVA di cui all’articolo 10, comma 1, 8-bis e 8-ter, del DPR 633/1972, con esenzione per trasferimenti e locazioni di beni immobili tranne qualche eccezione. Se l’impianto è accatastato D1 o D10 (bene strumentale) la cessione è esente IVA.
Nel caso di impianti su lastrico solare la classificazione in Catasto F5 non prevede l’esenzione IVA per beni strumentali (articolo 10, primo comma, numeri 8 e 8-bis) del DPR n. 633 del 1972). Se il lastrico è privo di autonomia catastale è considerato parte del fabbricato con relativo regime fiscale IVA. Una volta realizzata la centrale fotovoltaica, è possibile effettuare la dichiarazione sopprimendo l’identificativo del lastrico e si iscrive in Catasto (D1 oppure D10). Infine, se l’impianto è di pertinenza di un immobile abitativo, il vincolo consente di attribuire la stessa natura dell’immobile di riferimento.
A livello di fiscalità diretta, si applica l’aliquota 4% (fabbricati destinati all’industria) e, per gli impianti qualificati come beni mobili è prevista un’aliquota 9% e i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta precedenti alla circolare non devono essere rettificati. Per impianti non accatastati autonomamente, perché integrati in unità immobiliari, i costi vengono ammortizzati secondo la procedura del bene di cui sono divenuti parte integrante.
Il quadro normativo attuale e i bonus in essere potrebbero favorire la ripresa del fotovoltaico nel nostro Paese, sfruttando la stabilizzazione dei prezzi già registrata nel 2013 e il possibile calo globale dell’1% previsto per il 2014 (fonte GTM Research).
Secondo i player di mercato, l’Italia potrebbe diventare il riferimento per il fotovoltaico di nuova generazione, proponendo modelli di business basati sulla generazione distribuita, abilitando i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU).
assoRinnovabili stima una potenza installata nel 2013 di 500 MW – 1 GW, prevalentemente per quanto riguarda impianti connessi in modo diretto alle unità di consumo, per l’ottimizzazione delle risorse e l’autoconsumo.
Certamente, le tematiche legate al consumo autonomo e al mondo residenziale potranno determinare in modo rilevante l’andamento del mercato fotovoltaico italiano, in uno scenario dove il risparmio in bolletta e l’indipendenza energetica stanno assumendo un rilievo sempre maggiore.