Il Decreto FER 1 è attualmente al vaglio della Commissione Europea; lo schema del DL tratta di incentivi alle rinnovabili elettriche, PPA e autoconsumo.
Il Decreto FER 1 è attualmente al vaglio della Commissione Europea; lo schema del DL tratta di incentivi alle rinnovabili elettriche, PPA e autoconsumo.
Il percorso di approvazione del provvedimento è stato lungo e articolato e ha visto l’analisi approfondita da parte dell’ARERA e delle Regioni in Conferenza Unificata. L’attuale passaggio costituisce l’ultimo step in vista di una approvazione formale. Il testo, che ha subito numerose modifiche rispetto alla prima stesura, è stato al centro di dibattito a livello regionale e in sede associativa da parte dei principali enti coinvolti.
Il testo (leggi il contenuto integrale del documento) propone una precisa organizzazione dei bandi per l’iscrizione ai registri e alle aste. Il Gruppo A include impianti eolici e fotovoltaici, al quale si aggiunge, solo nel caso dell’iscrizione ai registri, anche il Gruppo A-2, istituito per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione di eternit / amianto.
Il Gruppo B contempla impianti idroelettrici e impianti a gas residuati dei processi di depurazione, mentre il Gruppo C comprende impianti eolici, idro e a gas residuati oggetto di rifacimento totale o parziale.
Un aspetto particolarmente “caldo” affrontato dal Decreto FER 1 riguarda il termine temporale prima della riduzione degli incentivi. Il documento specifica la tariffa spettante, caso per caso. Sarà ridotta dell’1% l’anno fino alla data di entrata in esercizio, applicata per la prima volta decorsi 15 mesi (e non più 12) dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro. Oppure ancora per il mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio, o nel caso di ottenimento di contributi in conto capitale, oppure nel caso di impiego di componenti rigenerati.
Più in generale lo schema del decreto prevede una attenzione particolare per i piccoli impianti in autoconsumo. Ad esempio, per installazioni su tetto sino a 100 kW, è previsto che alla quota di produzione netta “autoconsumata” sia attribuito un premio pari a 10 euro / MWh. Si tratta di un bonus cumulabile con quello del Gruppo A-2 (12 euro / MWh). Diversamente, per gli impianti che accedono agli incentivi attraverso procedure di registro e con componenti rigenerati, la tariffa è ridotta del 20%.
Per quanto riguarda i PPA, invece, sarà necessario realizzare una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine dell’energia da rinnovabili. In pratica, fino piena operatività di questo strumento, il GSE dovrà rendere disponibili le caratteristiche dei progetti, facilitando il dialogo tra le parti interessate alla stipula dei contratti.
In questo caso, ARERA dovrà invece stabilire le modalità circa le coperture delle spese per lo sviluppo della piattaforma, semplificando, laddove possibile, procedure e regolamenti.