L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla cessione del credito per la riqualificazione energetica su condomini e i residenti all’estero.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla cessione del credito per la riqualificazione energetica su condomini e i residenti all’estero.
Ai sensi dell’art. 14 del decreto legge del 4 giugno 2013, n. 63, con l’introduzione del comma 2-sexies, con la legge di Bilancio 2017, le spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali e per il miglioramento della prestazione energetica, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, possono godere del meccanismo della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (70% o 75% delle spese sostenute).
Detrazione sia per soggetti residenti che per quelli non residenti
La detrazione spetta sia per i soggetti residenti che per quelli non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito (vedasi anche la circolare del 31 maggio 2019, n. 13\E).
L’Agenzia evidenzia che le modalità attuative per la cessione del credito sono state già definite dai provvedimenti prot. 65110 del 28 agosto 2017 e 100372 dell’aprile 2019.
La cessione del credito può essere effettuata anche a favore di soggetti privati. Si menziona nella risposta che la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di soggetti privati, purché sempre collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
A titolo esemplificativo, la cessione può essere effettuata ad altri condomini che usufruiscono di detrazione per il medesimo intervento o a società facenti parte del medesimo gruppo dell’impresa esecutrice dei lavori.