Luglio 30, 2024

Nicola Martello

La moratoria della Regione Sardegna per il paesaggio

Federazione ANIE ed Elettricità Futura, le due Associazioni aderenti a Confindustria che insieme rappresentano l’intera filiera elettrica, hanno inviato una lettera a Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie, a Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e a Francesca Quadri, Capo Dipartimento Affari giuridici e legislativi Presidenza del Consiglio dei Ministri, per sottoporre alla loro attenzione le disposizioni adottate dalla Regione Sardegna, con la Legge regionale n. 5 del 3 luglio 2024 recante “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali”, che introduce un divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa legge.

Forti profili di illegittimità costituzionale

Da una disamina effettuata, la normativa regionale sul paesaggio presenta forti profili di illegittimità costituzionale. Le Associazioni chiedono al Governo di intervenire affinché sia evidenziato come queste disposizioni normative sul paesaggio siano in conflitto con le norme fondamentali ed il quadro legislativo nazionale, oltre che eurounitario, e debbano, quindi, essere dichiarate illegittime.

Di seguito la lettera:

Oggetto: Illegittimità costituzionale Legge Regionale n. 5 del 3 luglio 2024 della Regione Sardegna “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali”

Onorevoli Ministri,
Elettricità Futura e Federazione ANIE, le due Associazioni aderenti a Confindustria che insieme rappresentano l’intera filiera elettrica, sottopongono alla Vostra attenzione le disposizioni adottate dalla Regione Sardegna, con Legge regionale n. 5 del 3 luglio 2024 recante “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali”, che introduce un divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa legge.
Da una disamina effettuata, la normativa regionale in oggetto presenta forti profili di illegittimità costituzionale (per violazione dell’articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione concorrente di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” e dell’articolo 41 della Costituzione in matria di libertà di iniziativa economica) e di contrasto con il diritto interno (per violazione degli articoli 1 e 20 del d.lgs. n. 199/2021, dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del D.M. del 10.09.2010), nonché con il principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili (cfr. Corte Cost., sentenze n. 77 del 2022, n. 46/2021, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011), risultando, così, ostativa al conseguimento degli ambiziosi obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione (alla luce del PNIEC, del PNRR e degli impegni assunti alla COP28 e al G7).
E invero, le Regioni, così come non possono procedere alla individuazione delle aree idonee prima dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021 (“D.M. Aree idonee”, da ultimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 luglio 2024), non possono disporre moratorie o sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, come previsto dal successivo comma 6 del citato art. 20, e non hanno il potere di assoggettare la realizzazione degli impianti di produzione o accumulo a limitazioni espresse su determinate aree, implicandone, di fatto, la concreta inutilizzabilità per rilevanti estensioni di territorio, in violazione della riserva di procedimento amministrativo e della relativa istruttoria volta a comporre gli interessi pubblici coinvolti e garantirne una corretta valorizzazione (cfr. Corte Cost., sentenze n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 177 del 2018, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011).
Come spesso ricordato dalla giurisprudenza in materia (di recente, TAR Umbria, sent. 473/2024), la legge n. 62/1953 in materia di “Costituzione e funzionamento degli organi regionali”, all’articolo 9, comma 1, dispone che “L’emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall’articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano dalle leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti” (cfr. Corte Cost., sentenze n. 216 del 2022, n. 117 del 2015, n. 223 del 2017, n. 498 del 1993).
Dai principi che governano la materia non è dato desumere, invero, un potere delle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (cfr. Corte Cost., sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche sentenze n. 121 del 2022, n. 106 del 2020, n. 298 del 2013 e n. 308 del 2011), né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (cfr. Corte Cost. sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019), come, invece, si evince dal testo della legge sarda in esame.
Peraltro, anche alla luce del richiamato “D.M. Aree Idonee”, la legge regionale in esame assume carattere fortemente ostativo, limitante e contrario rispetto alle effettive finalità del D.M. stesso, riportate all’articolo 1, e allo specifico obiettivo regionale di potenza di installato FER al 2030 pari a 6,264 GW aggiuntivi rispetto a quanto installato al 31 dicembre 2020.
Inoltre, particolarmente critica, per i generali principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento è l’applicazione del divieto di realizzazione di nuovi impianti anche agli impianti già autorizzati o le cui procedure siano già in corso al momento della sua entrata in vigore, trattandosi di procedure avviate nel rispetto di un dato contesto normativo vigente al momento dell’avvio del procedimento autorizzativo; in tale ottica, neppure rileverebbe il fatto che l’arco temporale del divieto sia circoscritto entro 18 mesi, e quindi sostanziandosi in una violazione di quanto disposto dall’articolo 117, comma 3 della Costituzione.
In aggiunta segnaliamo che la moratoria prevista è in contrasto anche con l’articolo 41 della Costituzione, in quanto costituisce un grave ostacolo all’iniziativa economica nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili.
Chiediamo, pertanto, con la presente, il Vostro intervento, affinché sia evidenziato come le disposizioni sopra richiamate siano in conflitto con le norme fondamentali ed il quadro legislativo nazionale, oltre che eurounitario, e debbano, quindi, essere dichiarate illegittime.
Certi di un Vostro interessamento, restiamo a disposizione per ogni chiarimento necessario e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

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