Giugno 25, 2013

Cinzia Jannelli

Corte UE, è possibile detrarre l’IVA per gli impianti fotovoltaici residenziali

La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato possibile la detrazione dell’Iva pagata durante l’installazione di un impianto fotovoltaico residenziale se l’impianto stesso può essere considerato “attività remunerativa”.

La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato possibile la detrazione dell’Iva pagata durante l’installazione di un impianto fotovoltaico residenziale se l’impianto stesso può essere considerato “attività remunerativa”.

Viene infatti chiarito che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato su un edificio privato ad uso abitativo e realizzato per garantire che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di “attività economiche”.
Se quindi questo è il presupposto, la Corte di giustizia europea ha deliberato rispondendo alla causa intentata da un cittadino austriaco che si era visto negato il rimborso dell’Iva nel suo paese, che l’imposta pagata a monte sull’acquisto dell’impianto può essere detratta dall’imposta a valle gravante sulla fornitura di energia elettrica alla rete.

“La nozione di introiti – si legge nella nota della Corte – dev’essere intesa nel senso di una remunerazione percepita come contropartita dell’attività esercitata. Ne risulta che, per considerare che lo sfruttamento di un bene avvenga al fine di ricavarne introiti, è irrilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti”.

“La Corte ricorda – continua la nota – che secondo la logica del sistema dell’Iva, il soggetto passivo può detrarre l’Iva cha ha gravato a monte sui beni o sui servizi da lui impiegati per le sue operazioni soggette ad imposta. La detrazione delle imposte a monte è connessa alla riscossione delle imposte a valle. Nella misura in cui beni o servizi sono impiegati ai fini di operazioni imponibili a valle, la detrazione dell’imposta che ha gravato su di essi a monte è necessaria per evitare una doppia imposizione. La qualità di soggetto passivo presuppone in particolare che la persona interessata eserciti un’attività economica.”

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