Marzo 21, 2013

Cinzia Jannelli

Detrazioni fiscali anche per gli impianti FV

Anie Confindustria ha annunciato che l’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta, più volte sollecitata, di applicare le detrazioni agli impianti fotovoltaici, come già previsto dalle norme in vigore, per i lavori di ristrutturazione per gli impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici.

Anie Confindustria ha annunciato che l’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta, più volte sollecitata, di applicare le detrazioni agli impianti fotovoltaici, come già previsto dalle norme in vigore, per i lavori di ristrutturazione per gli impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici.

Con la propria istanza, Anie chiedeva la corretta interpretazione dell’articolo 16 bis del DPR 917 del 1986 e in particolare che la detrazione già applicabile ai lavori di ristrutturazione per gli impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici, potesse essere estesa anche alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica fino a 20 kw nominale.

La risposta va incontro alle aspettative del settore – ha dichiarato Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie – infatti l’Agenzia riconosce che l’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e segnatamente tra quelli finalizzati a conseguire un risparmio energetico. Peraltro, il contribuente che intende beneficiare della detrazione non dovrà produrre particolare documentazione che attesti il risparmio energetico, in quanto, anche in base alle indicazioni del MISE, la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta in sé un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio e quindi non è necessario produrre alcuna certificazione, con notevoli effetti quindi di semplificazione e riduzione di oneri”.

Secondo quanto riportato dall’Anie, la normativa prevede che la detrazione sia possibile nel caso in cui l’impianto fotovoltaico sia installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione e quindi solo per usi domestici, di alimentazione degli apparecchi elettrici, di illuminazione. Infine, l’Agenzia conferma il divieto di cumulo tra la detrazione fiscale in esame e la tariffa incentivante, ma, anche in base alle indicazioni del MISE, riconosce la cumulabilità tra la stessa detrazione e lo scambio sul posto ed il ritiro dedicato. “Il settore fotovoltaico – ha commentato Valerio Natalizia, presidente di Gifi, l’associazione delle imprese del fotovoltaico aderente ad Anie – ha richiesto e sollecitato questo pronunciamento e lo accoglie con estremo favore. Ha infatti il merito di fare chiarezza tra gli operatori e i cittadini, soprattutto in un momento in cui l’industria nazionale fotovoltaica già soffre i numerosi cambiamenti normativi intervenuti e il calo nella domanda per il conseguimento delle tariffe incentivanti del Conto energia”.

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